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Art. 14 - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione , ed elegge il presidente dell'associazione. Si riunisce in

            media 2 volte all’anno ed è convocato da:

            • il presidente;

            • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

            • da richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

            Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

            predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea, formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione, elaborare il bilancio

            consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, elaborare il bilancio preventivo

            che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo,

            stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

            Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15 - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

            Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può

            aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

            Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

 Art. 16 - Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

            Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio

            preventivo e consuntivo.

Art. 17 - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

            Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di

            ammissione.

Art. 18 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere

            devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,

            comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

            Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

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