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 Art. 8 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni

             assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio                                  dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della                    Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

             Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la                      nomina degli organi direttivi dell'associazione. 

 

 TITOLO IV - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 9 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

           Beni, immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo,

           ogni altro tipo di entrate.

           I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali

           contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

           Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in

           armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

           E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

           dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

           L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio

           preventivo e quello consuntivo, ll bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno

           entro il mese di aprile.

           Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere

           consultato da ogni associato.

 

 TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Gli organi dell’Associazione sono:

            • L’assemblea dei soci;

            • il Consiglio direttivo;

            • il Presidente;

            • il Collegio dei probiviri;

Art. 11 - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione

            ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata                     almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal                   Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

            In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la

            maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

            L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci

            e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

            La convocazione va fatta con avviso tramite fax, mail o posta almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

            Sarà cura del Consiglio Direttivo far pervenire a tutti gli iscritti le delibere assembleari e relativi verbali.

Art. 12 - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

            elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri, approva il bilancio preventivi e consuntivo,

            approva il regolamento interno.

            L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione,

            all’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 - Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

            Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la

            loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la                               maggioranza di 2/3 dei soci.

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